Mancata attuazione previdenza complementare
RISARCIMENTO DANNI PER FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
La legge 335/1995, meglio nota come Legge Dini, ha stabilito il passaggio dal sistema previdenziale retributivo al sistema previdenziale contributivo, penalizzando tutto quel personale che alla data del 31.12.95 ha maturato una anzianità contributiva non superiore ai 18 anni in quanto, tale personale, si vedrà calcolare la propria pensione con il sistema contributivo misto o puro. Il legislatore aveva rassicurato i futuri pensionati affermando che nessuna penalizzazione ci sarebbe stata in quanto avrebbe attivato una forma di previdenza complementare come secondo pilastro del sistema di previdenza pubblica. Sebbene siano trascorsi quasi 25 anni dall’entrata in vigore della Legge 335/95, nessuna forma di previdenza complementare è stata attivata per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia con grave danno per lo stesso. Per compensare le ripercussioni economiche negative che il personale sta subendo dall’inerzia nell’attuazione della previdenza complementare è necessario agire innanzi all’Autorità Giudiziaria per ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. E` necessario precisare che tale danno si configura come danno futuro per quel personale che non è ancora andato in pensione e come danno presente per il personale che è già andato in pensione con il sistema contributivo misto. Finalmente i Tribunali stanno riconoscendo il diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento del suddetto danno. Lo studio della scrivente si occupa dei ricorsi aventi ad oggetto il risarcimento del danno per la mancata attivazione della previdenza complementare ed a cui possono partecipare sia il personale delle Forze armate che delle Forze di Polizia che sono ancora in servizio, sia quelli che sono già stati collocati in congedo con il sistema previdenziale contributivo misto.
Read MoreCorretta applicazione ART. 54 D.P.R. 1092/73
RICALCOLO PENSIONE MILITARE
RICALCOLO PENSIONE CON CORRETTA APPLICAZIONE DELL`ART. 54 D.P.R. 1092/73
L`INPS continua a danneggiare i pensionati (collocati in pensione con il c.d. sistema misto) appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia applicando l`aliquota prevista dal legislatore per il personale civile dello Stato anziché l`art. 54 del D.P.R. n. 1092/73. Il detto art. 54 è stato emanato prima dell`entrata in vigore della Riforma Dini in un momento storico in cui il sistema di calcolo delle pensioni era totalmente retributivo. Tale riforma, infatti, ha stabilito la progressiva fine del Sistema di Calcolo Retributivo, ha introdotto un Sistema di Calcolo Contributivo per gli assunti a far data dal 01.01.1996 e, per coloro che sono stati assunti prima di tale data, ha previsto un Sistema di Calcolo misto caratterizzato da un meccanismo di computo della pensione in parte retributivo ed in parte contributivo. Il sistema di calcolo del trattamento pensionistico per il personale alle dipendenze dello Stato si articola, in estrema sintesi, nel seguente modo:
- Sistema di calcolo Retributivo per il personale che alla data del 31.12.95 ha maturato una anzianità di servizio utile pari o superiore a 18 anni:
- Sistema di calcolo Misto per il personale che alla data del 31.12.95 non ha maturato 18 anni di anzianità/contribuzione. In quest`ultimo caso la pensione, in attuazione della Riforma Amato, si compone di una quota Retributiva, per le anzianità maturate sino al 31.12.95, a sua volta suddivisa in Quota A e Quota B, e una Quota Contributiva per le anzianità di servizio maturate con decorrenza dal 01.01.96;
- Sistema di calcolo totalmente Contributivo per tutto il personale assunto a partire dal 01.01.96. Con riferimento ai dipendenti dello Stato cui si applica il Sistema di calcolo Misto occorre precisare che nell`ambito della prima Quota Retributiva, ovvero per la parte di pensione che corrisponde alle anzianità acquisite anteriormente e sino al 31.12.95 si provvede alla ripartizione in ulteriori due sub-quote A e B:
A) La Quota A è calcolata applicando sulla base pensionabile l`aliquota di rendimento maturata sino al 31.12.92;
B) La Quota B è calcolata applicando sulla media delle ultime retribuzioni l`aliquota di rendimento maturata dal 01.01.93 al 31.12.95.
La Quota Contributiva, ovvero per la parte di pensione che corrisponde al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità maturate a decorrere dal 01.01.96 e riferite a tutta la retribuzione ivi comprese indennità accessorie percepite a qualsiasi titolo dal dipendente, è calcolata per l`appunto con il sistema contributivo. Occorre precisare che, nel breve excursus normativo sopra descritto, né la legge 335/95 né i successivi interventi al sistema pensionistico hanno mai modificato l`art. 54, comma 1, T.U. 1092/73 il quale è a tutt`oggi in vigore e, pertanto, deve trovare applicazione con riferimento al calcolo della quota retributiva. Come specificato in diverse sentenze delle varie Corte dei Conti, il suddetto art. 54 trova applicazione sia nei confronti dei militari che hanno maturato alla data del 31.12.95 almeno 15 anni di servizio e sia nei confronti di quei militari che alla detta data hanno maturato meno di 15 anni di servizio effettivo. Atteso che l`INPS a tutt`oggi si rifiuta di applicare correttamente l`art. 54 del D.P.R. 1092/73 senza che vi sia una sentenza che lo obblighi in tal senso, l`unico modo per ottenere giustizia è quello di ricorrere alla Corte dei Conti competente per territorio.
Read MoreSei scatti stipendiali
RICALCOLO TFS PER LA MANCATA INCLUSIONE DEI 6 SCATTI STIPENDI
L`INPS continua a danneggiare i pensionati delle Forze Armate e di Polizia a causa della mancata inclusione dei sei scatti stipendiali di cui all`art.6-bis del D.L. n.387 del 1987 nel calcolo del Trattamento di Fine Servizio. In base al vigente sistema normativo, i sei scatti stipendiali devono essere computati nella determinazione della misura del TFS quando la cessazione dal servizio sia avvenuta per le seguenti cause: – per il raggiungimento del limite di età; – per permanente inabilità al servizio; – per decesso; – a domanda, ma in questo caso solo se si è andati via con almeno 55 anni di età e siano stati maturati almeno 35 anni di servizio utile. L`INPS non attua l`inclusione dei 6 scatti sulla buonuscita solo nel calcolo del TFS del personale andato in pensione a domanda con almeno i 55 anni di età e i 35 anni utili di servizio utile. Sul punto è intervenuto il Consiglio di Stato che con la sentenza n. 1231/2019ha confermato che anche al personale che cessa dal servizio per anzianità con un`età di 55 anni e 35 di servizio effettivo, spettano i 6 scatti sul TFS. E` necessario evidenziare che la mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo della buonuscita, determina un danno economico che può quantificarsi in circa 10.000,00 lordi. Lo studio legale dello scrivente si sta occupando dei ricorsi volti ad ottenere il ricalcolo del TFS con l`inclusione dei sei scatti stipendiali per come previsto dalla legge. Al suddetto ricorso possono partecipare il personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dell`Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle FF.AA., che è andato in pensione a domanda avendo, al momento della stessa, compiuto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile.
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